Esperto contabile con un titolo di studio richiesto per entrare nel registro del tirocinio sezione A
Con il Pronto Ordini n. 81/2023, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sulla procedura che deve seguire l’esperto contabile iscritto in sezione B dell’albo per iscriversi nel registro del tirocinio sezione A (tirocinanti commercialisti).
In particolare, in risposta al quesito se un iscritto può accedere alla sezione A del registro del tirocinio senza avere conseguito il diploma di laurea specialistica/magistrale, ad esempio in virtù dell’anzianità d’iscrizione, il Consiglio nazionale sottolinea che, ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio, gli iscritti in sezione B dell’albo devono essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento professionale (art. 40 del DLgs. 139/2005), vale a dire diploma di laura specialistica LM 56 (corrispondente alla classe 64/S) o della classe LM 77 (corrispondente alla classe 84/S).
In questo caso il CNDCEC ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 14 del DM 143/2009, per cui la durata del tirocinio da dottore commercialista, da effettuarsi presso un dominus iscritto nella sezione A dell’albo, avrebbe la durata di un anno anziché di diciotto mesi.
Nel Pronto Ordini si ricorda, infine, che l’iscrizione in sezione A del registro senza avere ancora conseguito la laurea specialistica/magistrale è consentita solo a chi frequenta l’ultimo anno di un corso di laurea realizzato in convenzione (convenzione quadro 2014, stipulata in attuazione dell’art. 6 del DPR 137/2012). In questo caso, comunque, un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941