Legittimo demandare alle circolari del Ministero i termini di vaccinazione dei sanitari
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171 pubblicata ieri, è tornata sul tema dell’obbligo vaccinale dei sanitari contro il COVID-19 dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 5 del DL 44/2021 sollevata in riferimento all’art. 32 Cost.
La censura riguardava la parte in cui la norma attribuisce a circolari del Ministero della Salute il compito di dettare i termini per la vaccinazione cui dovevano sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (sia in generale, sia in caso di intervenuta guarigione) senza predeterminare a monte la disciplina delegata alla circolare o precisare i contenuti e i modi dell’azione amministrativa.
Si ricorda che la citata norma prevede, in caso di intervenuta guarigione del lavoratore, la disposizione da parte dell’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, della cessazione temporanea della sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute.
Dopo aver dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata sul comma 1 del citato art. 4, che imponeva fino al 1° novembre 2022 l’obbligo vaccinale per i lavoratori del settore sanitario, in quanto tale obbligo, nel giudizio a quo, non era stato posto in discussione, la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore si è limitato a demandare a tali circolari l’individuazione del termine di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti (quindi dell’arco di tempo nell’ambito del quale la carica anticorpale derivante dall’avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione). Tale scelta è stata legittima, in quanto a tal fine è stata delegata l’amministrazione istituzionalmente in possesso delle competenze tecnico-scientifiche per farlo.
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