Prova della bancarotta fraudolenta documentale più agevole con condotte distrattive
La fattispecie non può derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili
La bancarotta fraudolenta documentale è connotata dal dolo generico, elemento soggettivo che non può desumersi dalla mera irregolarità delle scritture contabili, bensì dall’accertamento inequivoco in capo all’agente della coscienza e volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Tuttavia, qualora detto reato si accompagni a condotte distrattive, la prova della sua sussistenza può in concreto rivelarsi più agevole, affidandosi anche a criteri logico-presuntivi.
Il principio così sintetizzato – ancora riferito al previgente art. 216 comma 1 n. 2 L. fall. ma pienamente attuale – si rinviene nella sentenza n. 32893 depositata ieri dalla Cassazione e discende dall’analisi della natura e dei rapporti tra le due diverse fattispecie.
Il ricorrente ...
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