Nel mutuo prelazione per gli interessi maturati nei due anni da fallimento o pignoramento
La Cassazione si è occupata di interessi corrispettivi e privilegio ipotecario in un contratto di mutuo fondiario
L’art. 2852 c.c. stabilisce che il grado delle ipoteche dipende dal momento della loro iscrizione e il successivo art. 2855 comma 2 c.c. prevede che lo stesso grado dell’ipoteca venga attribuito agli interessi (purché la loro misura sia enunciata nell’iscrizione di ipoteca), ma solo per quelli maturati nei due anni anteriori al pignoramento del bene costituito in garanzia del credito e per l’anno successivo al medesimo pignoramento, con la precisazione che, post pignoramento, il tasso di interesse collocato nel grado dell’ipoteca non è quello contrattuale ma quello legale.
La prelazione biennale ante pignoramento riguarda solo gli interessi corrispettivi e non anche quelli di mora, poiché l’art. 2855 comma 2 c.c. fa riferimento al “capitale che produce ...
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