Esecuzione fondiaria incerta nella liquidazione controllata
La norma del TUB, essendo speciale, appare insuscettibile di applicazione analogica o estensiva
Il credito fondiario, disciplinato dall’art. 38 del DLgs. 385/93 (TUB) e dalle disposizioni della Banca d’Italia, è un finanziamento bancario a medio o lungo termine erogabile esclusivamente per finalità specifiche e con particolari condizioni e vincoli. La concessione di un mutuo fondiario determina alcuni vantaggi per il creditore bancario, che usufruisce anche di una disciplina speciale nel contesto concorsuale, tra cui un privilegio processuale consistente nel diritto di poter continuare o iniziare l’esecuzione individuale pur in presenza della liquidazione giudiziale del debitore (art. 41 comma 2 del TUB), senza possibilità del curatore di ottenerne l’improcedibilità.
L’art. 7 comma 4 lett. a) della L. 155/2017, recante la delega al Governo per la riforma delle ...
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