Non è simulazione la sola domanda di ammissione al passivo del falso credito
Per la Cassazione ai fini della fattispecie di «domanda di ammissione di crediti simulati» serve una documentazione giustificativa idonea
La Cassazione, nella sentenza n. 34517/2023, ha precisato che, ai fini della consumazione del delitto di cui all’art. 232 comma 1 del RD 267/42 (domanda di ammissione di crediti simulati) è necessaria la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare che:
- abbia i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 93 del RD 267/42;
- sia corredata da una documentazione giustificativa del credito vantato idonea a perfezionare l’inganno.
Risulta, quindi, penalmente irrilevante la mera presentazione di una domanda di insinuazione contenente una semplice “dichiarazione” sprovvista di qualsivoglia documentazione di supporto rispetto al credito preteso.
Si ricorda che, ai sensi della citata disposizione della legge fallimentare – oggi trasfusa, rispetto alla ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41