Realizzo controllato anche con valorizzazione contabile inferiore al costo fiscale
Tale circostanza non dovrebbe determinare plusvalenze imponibili da calcolare avendo riguardo al valore normale della partecipazione conferita
In via ordinaria, le operazioni di conferimento di partecipazioni comportano, per il soggetto conferente, la realizzazione di una plusvalenza imponibile o di una minusvalenza deducibile in misura pari alla differenza, positiva o negativa, tra il valore normale della partecipazione conferita (da determinarsi ai sensi dell’art. 9 comma 4 del TUIR) e il suo costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente.
Ai fini della determinazione del risultato fiscale del conferimento, il valore normale della partecipazione conferita può però essere sostituito dal suo valore di iscrizione contabile quando ricorrono gli estremi per l’applicazione di uno dei regimi di c.d. “realizzo controllato” di cui agli art. 175 e 177 commi 2 e 2-bis del TUIR.
Se ricorrono gli estremi di applicazione ...
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