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Nuove modalità di presentazione dell’istanza di sospensione per gli agricoli colpiti dall’alluvione

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 settembre 2023

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Con il messaggio n. 3035 di ieri, rettificando la precedente circ. n. 67/2023, l’INPS ha cambiato le modalità di presentazione dell’istanza di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi e degli adempimenti informativi prevista dall’art. 1 del DL 61/2023, con riferimento al settore agricolo.

La norma ha disposto la sospensione, tra l’altro, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione e indicati nell’allegato 1 al decreto (fissando la ripresa al 20 novembre 2023, in unica soluzione).

Nel dettaglio, l’INPS ha precisato che l’istanza sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata dai contribuenti tramite:
- il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione”, “Crea istanza AG”, per i datori di lavoro agricolo che assumono manodopera;
- il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, per i lavoratori agricoli autonomi.
L’istanza, evidenzia l’Istituto di previdenza, può essere presentata a partire da oggi, 1° settembre 2023, e fino al 30 settembre 2023.

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