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Prestazioni economiche per danno biologico rivalutate all’8,1%

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 settembre 2023

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Con il DM 2 agosto 2023 n. 105, pubblicato ieri nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del Lavoro, il Ministro del Lavoro ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura dell’8,1% gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico come previsto nella delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell’INAIL 15 maggio 2023 n. 116.

Nelle premesse del predetto DM si rileva come nella relazione del Direttore generale dell’INAIL del 10 maggio 2023 venga chiarito che l’indice di variazione tra il 2021 e il 2022 (media annua) pari all’8,1% va applicato agli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, “più precisamente agli indennizzi in capitale dovuti dall’INAIL, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita relativi alla quota che ristora il danno biologico, fissati con decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 143, che ha rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2022 i predetti importi”.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 303 della L. 208/2015, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000 sono rivalutati, con decreto del Ministro del Lavoro, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

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