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Domenica, 6 luglio 2025

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Parere di congruità della parcella anche per l’ex iscritto all’Ordine

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 settembre 2023

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Con il P.O. n. 99/2023, il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può emettere il parere di congruità della parcella professionale anche su istanza presentata da un ex iscritto all’Albo relativamente ad attività professionali eseguite prima della cancellazione.
La cancellazione dall’Albo, infatti, non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.

Inoltre, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione che spetta al Consiglio dell’Ordine (art. 12 comma 1 lett. i) del DLgs. 139/2005) e che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell’interesse della categoria e a tutela della collettività e consistente in una valutazione tecnica sulle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto alle tariffe di legge.

Il fatto che dopo la conclusione dell’attività l’iscritto venga cancellato dall’Albo “non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto”.

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