Nuova istanza per le misure protettive legittima con incarico dell’esperto prorogato
Ammessa la riproposizione della domanda funzionale alle trattative e per circostanze sopravvenute
Gli artt. 18 e 19 del DLgs. 14/2019 (CCII) regolano il procedimento di concessione delle misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata, ma non contemplano la possibilità per il debitore, a fronte del diniego di conferma delle misure da parte del tribunale, di ripresentare la domanda alla luce di circostanze sopravvenute.
A norma dell’art. 18 del DLgs. 14/2019, l’imprenditore può chiedere, in sede di accesso al procedimento e con istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’art. 17 comma 1, l’applicazione delle misure protettive del patrimonio.
L’istanza è pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41