Sanzioni civili ante 2011 agli ingegneri iscritti alla Gestione separata alla Consulta
Sollevata la questione di legittimità sul mancato esonero dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione antecedente la norma interpretativa
La Cassazione, con l’ordinanza di rimessione del 24 luglio 2023 (Cass. n. 22056/2023), pubblicata il 4 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma ex art. 18 comma 12 del DL 98/2011, con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria ex art. 21 della L. 6/81, essendo quindi tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata
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