Per il liquidatore della liquidazione controllata esclusa la doppia iscrizione
È necessaria solo l’iscrizione all’elenco di cui al DM 202/2014
Permangono i contrasti nella giurisprudenza di merito sui requisiti necessari ai fini della nomina del liquidatore nell’ambito della procedura di liquidazione controllata, rispetto al quale l’art. 270 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019 stabilisce che il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.
Si pone un problema di coordinamento con il disposto di cui all’art. 356 comma 1 del DLgs. 14/2019, che regola l’Albo “nazionale” dei gestori della crisi, per i “[...] soggetti, costituiti anche in forma ...
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