Il credito da recesso non è assimilabile al credito da finanziamento soci
Non può, quindi, in alcun modo ritenersi postergato
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 30725, depositata ieri, ha affermato che non è possibile operare alcuna ibridazione in base alla quale il credito dell’ex socio di srl derivante da recesso (nella specie, effettuato da ben sette anni) acquisirebbe uno status normativo simile a quello del finanziamento dei soci (eseguito in costanza del rapporto sociale) cui si applicherebbe il regime della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. (come, invece, pretendeva il fallimento – nel frattempo intervenuto – della srl del caso di specie).
Si ricorda, in primo luogo, come la Suprema Corte abbia già precisato che tale disposizione parla espressamente di rimborso “postergato” rispetto agli “altri creditori”, con un’espressione utilizzata per indicare ...
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