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Istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto

/ REDAZIONE

Sabato, 11 novembre 2023

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Con la ris. n. 61 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7058” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto.

Si ricorda che l’art. 6 comma 5 del DL 17/2022 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% (al netto dell’IVA) delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese:
- esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;
- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
I beneficiari dell’agevolazione possono visualizzare l’importo del credito spettante tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia:
- il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa (formato “AAAA”).

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