Il datore deve prevenire e reprimere le molestie sessuali sul luogo di lavoro
In base al Codice delle pari opportunità tali molestie costituiscono una forma di discriminazione
Il DLgs. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) regola le misure da adottare per eliminare ogni discriminazione basata sul sesso per raggiungere una parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i campi.
Con riferimento alle pari opportunità sul lavoro, va menzionato, in particolare, l’art. 26 del DLgs. 198/2006 che, al comma 2, definisce le molestie sessuali sul luogo di lavoro come quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Tali comportamenti costituiscono una forma di discriminazione ai sensi dell’art.
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