Il merito potrà essere deciso direttamente nell’udienza cautelare
Impugnabile l’ordinanza cautelare di primo grado
Stando alla bozza circolata, il DLgs. di riforma del contenzioso tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), atteso oggi in esame preliminare al Consiglio dei Ministri, introdurrà novità di rilevo sul procedimento cautelare.
Viene infatti prevista, solo per il primo grado, la possibilità dell’impugnazione dell’ordinanza sulla sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e introdotto un nuovo procedimento per “direttissima” sul merito.
Sia per il giudizio cautelare dinanzi al giudice monocratico che dinanzi al collegio ex art. 47 del DLgs. 546/92, sarà possibile impugnare l’ordinanza di sospensione che verrà rimessa nel primo caso alla delibazione del collegio di primo grado, nel secondo caso alla Corte di Giustizia
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