Adempimenti integrativi per i flussi UniEmens del Fondo di solidarietà del trasporto aereo
Con il messaggio n. 4139, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto sulle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, fornendo indicazioni sulla corretta trasmissione dei flussi retributivi.
L’Istituto si riferisce alle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022, ossia il mese successivo alla cessazione del periodo di “neutralizzazione” previsto per l’emergenza COVID-19 e dal quale è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, l’elemento “ImportoAnnoMeseRif”, presente all’interno della denuncia UniEmens individuale, è sempre stato valorizzato a zero.
Si fa riferimento ai casi in cui, in presenza di eventi quali, ad esempio, CIGS a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 e il mese antecedente la data di presentazione della domanda di accesso alla prestazione non risultino retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento.
Al ricorrere di tale ipotesi, i datori di lavoro interessati devono variare, nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto già indicato con il messaggio n. 1336/2021, secondo cui il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti gennaio 2020. I datori di lavoro sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.
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