Per il fallimento dell’impresa agricola non rileva la disciplina fiscale
Necessario valutare in concreto l’attività commerciale a prescindere dall’oggetto sociale
Con sentenza n. 32977 depositata ieri, la Cassazione è ritornata sul tema della fallibilità dell’impresa agricola, precisando come la qualifica di un’attività d’impresa come commerciale o agricola deve operarsi secondo le norme del codice civile e della legge fallimentare, non rilevando invece le discipline settoriali, incluse quelle fiscali o contributive, che concepiscono l’impresa agricola in un’accezione insuscettibile di applicazione generale.
I giudici analizzano, in primo luogo, il quadro normativo, ricordando come l’art. 2135 comma 1 c.c. definisca “agricolo” l’imprenditore che eserciti, anche alternativamente, le attività di “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, salve le precisazioni
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