Dal CNDCEC chiarimenti sui crediti formativi
Il CNDCEC ha fornito chiarimenti sui crediti formativi con una serie di Pronto Ordini.
Nel dettaglio, con i P.O. nn. 197/2022 e 40/2023, in relazione ai crediti conseguiti dagli iscritti per la compensazione del debito formativo MEF, il Consiglio nazionale precisa che i corsi seguiti sul portale FAD del MEF dagli iscritti “anche” nel registro dei revisori “al fine di regolarizzare il debito formativo MEF degli anni 2017 - 2018 – 2019” non sono validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto ai dottori commercialisti e agli esperti contabili. I crediti non sono quindi trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle finanze al CNDCEC ai fini dell’aggiornamento della posizione degli iscritti nell’albo.
Con il Pronto Ordini n. 193/2022, il Consiglio nazionale conferma poi che le assemblee degli Ordini di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo non sono eventi formativi. Poiché la partecipazione alle stesse è annoverata tra le attività particolari di cui all’art. 16 comma 1 del Regolamento per la formazione professionale continua (lettera n), l’Ordine provvede però d’ufficio ad attribuire 2 CFP a ciascun iscritto che vi partecipi. L’art. 16 del nuovo Regolamento prevede espressamente che i crediti derivanti dalla partecipazione alle assemblee degli Ordini per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo siano associati alle materie obbligatorie.
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