Impugnazione dell’ordinanza cautelare anche per i giudizi pendenti
Confermato il giudizio che anticipa la trattazione del merito
Stando alla bozza circolata, il decreto di riforma del contenzioso tributario, attuativo della legge delega (L. 111/2023) e approvato in via definitiva ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il passaggio nelle Commissioni parlamentari competenti, apporterebbe alcuni correttivi rispetto alla versione originaria e tanto anche per il procedimento cautelare.
Si segnala sin d’ora che per espressa previsione normativa le novità di cui si dirà di seguito saranno applicabili ai processi già pendenti.
È confermata la possibilità di impugnare l’ordinanza sulla sospensione dell’esecuzione dell’atto ex art. 47 del DLgs. 546/92 solo per il primo grado, sia che sia stata adottata dal giudice monocratico che dal collegio. L’impugnativa, quindi, nel primo caso è rimessa al collegio,
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