Sindaci con ruolo consultivo e di controllo nella composizione negoziata
Richiesti un importante parere prima della predisposizione del piano di risanamento e verifiche sulle trattative inerenti alla procedura
Nel momento in cui la società opti per la composizione negoziata, il Collegio sindacale assume al contempo una funzione di vigilanza e di consulenza nei confronti dell’esperto.
La prima verifica, come si evidenzia nella Norma di comportamento n. 11.5 (rubricata “Vigilanza del collegio sindacale durante la composizione negoziata”) attiene ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16 del Codice della crisi (CCII). Qualora il collegio non ravveda la richiesta indipendenza sarà tenuto a darne formale comunicazione all’organo amministrativo perché si attivi nei confronti dell’esperto ed eventualmente presso i soggetti preposti alla nomina.
Quando l’esperto abbia accettato l’incarico, convocherà il CdA (o l’amministratore unico) per valutare ...
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