L’evasione fiscale giustifica la sproporzione dei beni tra il 2014 e il 2017
Le Sezioni Unite delineano l’applicabilità temporale della confisca allargata
Il divieto previsto per la confisca allargata (art. 240-bis c.p.) di giustificare la legittima provenienza dei beni, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima del 19 novembre 2017, cioè del giorno di entrata in vigore di tale istituto, introdotto dall’art. 31 della L. 161/2017.
Fanno eccezione i beni acquisiti tra il 29 maggio 2014 – data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 con cui si è stabilito che, ai fini della confisca di prevenzione (art. 24 del DLgs. 159/2011), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto socialmente pericoloso, non deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale
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