Conferma delle misure protettive senza contraddittorio
La tutela dei creditori è data dal reclamo avverso il decreto pubblicato nel Registro delle imprese
L’art. 55 comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII), relativamente alle ipotesi di conferma o revoca delle misure protettive di cui all’art. 54 comma 2, primo e secondo periodo, non prevede un contraddittorio o la necessaria fissazione di un’udienza, né la comunicazione della relativa domanda ai controinteressati, o la pubblicità del decreto che dispone la misura, oltre l’iscrizione nel Registro delle imprese.
In ciò diverge rispetto all’art. 19 del DLgs. 14/2019, che, al comma 3, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive in seno alla composizione negoziata, contempla la fissazione dell’udienza e la notificazione per garantire la celerità del procedimento.
La differente formulazione dell’art. 55 comma 3 del DLgs. 14/2019 spinge ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41