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Venerdì, 9 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Onere probatorio del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale agevolato

Il totale dell’indebitamento scaduto proviene anche dai pubblici registri

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 14 marzo 2024

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Subordinatamente al deposito del ricorso da parte di un soggetto legittimato (debitore, creditore, pubblico ministero o coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa), si svolge dinanzi al tribunale, in composizione collegiale, il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.

In tale sede l’indagine del tribunale è indirizzata al seguente scrutinio: potere d’iniziativa del soggetto che presenta la domanda; riscontro della propria competenza territoriale (“incardinata” nell’anno anteriore ex art. 28 del DLgs. 14/2019, c.d. CCII); esame del presupposto oggettivo (insolvenza); verifica del presupposto soggettivo (status di imprenditore esercente un’attività commerciale); sussistenza dei parametri dimensionali dell’impresa,

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