Onere probatorio del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale agevolato
Il totale dell’indebitamento scaduto proviene anche dai pubblici registri
Subordinatamente al deposito del ricorso da parte di un soggetto legittimato (debitore, creditore, pubblico ministero o coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa), si svolge dinanzi al tribunale, in composizione collegiale, il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.
In tale sede l’indagine del tribunale è indirizzata al seguente scrutinio: potere d’iniziativa del soggetto che presenta la domanda; riscontro della propria competenza territoriale (“incardinata” nell’anno anteriore ex art. 28 del DLgs. 14/2019, c.d. CCII); esame del presupposto oggettivo (insolvenza); verifica del presupposto soggettivo (status di imprenditore esercente un’attività commerciale); sussistenza dei parametri dimensionali dell’impresa,
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