Il sequestro deve eliminare il frutto del riciclaggio
Non si può limitare l’oggetto della confisca al solo prezzo del reato, ovvero all’utilità direttamente ricavata dal riciclatore dall’operazione di ripulitura
Vi sono orientamenti differenti in riferimento al profitto confiscabile in caso di riciclaggio.
Un primo indirizzo ritiene che la confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 648-bis c.p. sia applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” e non sull’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (tra le altre, cfr. Cass. nn. 2166/2023 e 21820/2022).
Non vi sarebbe, infatti, alcuna ragione per cui il “riciclatore” debba rispondere di tutta la somma riciclata, ...
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