Trattamento paritetico alla liquidazione concorsuale nel concordato semplificato
Per i creditori la soglia minima non deve essere inferiore alla procedura liquidatoria
La disciplina del concordato liquidatorio semplificato prevede che il Tribunale proceda alla omologa ove sia accertato che le trattative con i creditori si siano svolte, nella fase di composizione negoziata della crisi, con correttezza e buona fede e solo quando la proposta sia idonea ad assicurare ai creditori la medesima convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale attribuendo almeno un’utilità a ciascun creditore.
Secondo la giurisprudenza di merito, le trattative con i creditori sono reputabili come svolte secondo correttezza e buona fede ove vi sia stata: l’effettiva e completa interlocuzione durante le stesse con i creditori effettivamente interessati dal piano di risanamento; la messa a disposizione di complete e aggiornate informazioni sulla situazione
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