Per le Sezioni Unite servitù di parcheggio costituibile
A tal fine è necessario che il vantaggio si rivolga al fondo e non alla persona
Con la sentenza n. 3925/2024, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito il principio di diritto secondo cui le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., hanno la facoltà di costituire una servitù di parcheggio sul fondo servente a vantaggio del fondo dominante. A tal fine, è però necessario che dall’esame del titolo e dalla verifica in concreto della situazione di fatto, rimessi al giudice di merito, emerga la sussistenza dei requisiti del diritto reale di cui all’art. 1027 c.c. e in particolare la localizzazione, intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù.
L’intervento nomofilattico della Suprema Corte è stato invocato nell’ambito di una controversia introdotta da Tizio per ottenere la ...
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