Prestiti dalla società vietati anche per acquistare obbligazioni convertibili di cooperative
Non può essere aggirato il divieto per la società di finanziare il proprio aumento di capitale
Secondo l’art. 2358 comma 1 c.c., la spa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dallo stesso art. 2358 c.c., ossia, in estrema sintesi, a condizione che si rispetti:
- il limite quantitativo previsto, giacché l’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili;
- la specifica procedura ivi indicata, che prevede, tra l’altro, la previa autorizzazione dell’assemblea straordinaria all’operazione.
Sull’applicabilità di tale disciplina alle società cooperative vertono le pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello di Venezia
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