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Il sequestro dell’immobile è causa di disapplicazione delle società di comodo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 maggio 2024

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Con la sentenza n. 13202/2024, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata in favore del contribuente che aveva impugnato il provvedimento di rigetto di un’istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

La società protagonista della vicenda esercitava attività alberghiera e possedeva, a quanto si capisce, un unico bene, un complesso immobiliare sottoposto a sequestro penale per diversi anni. Nell’impossibilità di produrre ricavi per tutta la durata del sequestro, e per il periodo immediatamente successivo, fino all’ottenimento di una sanatoria edilizia, la società presentava interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Dalla lettura della sentenza non sono chiare le motivazioni del rigetto dell’istanza, perché viene menzionata una generica “assenza dei presupposti giustificativi”. Per il giudice regionale, invece, la società istante aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza di una causa oggettiva che, avendo reso impossibile conseguire ricavi, legittimava la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

La Suprema Corte, in particolare, confuta l’argomentazione portata avanti dall’Agenzia delle Entrate secondo cui la circostanza che l’immobile fosse sotto sequestro sarebbe stata irrilevante, in quanto le violazioni edilizie che avevano causato il provvedimento erano state compiute – in epoca antecedente all’acquisizione dell’immobile da parte della società – da parte dello stesso amministratore di questa.
Trattandosi di soggetti (l’amministratore ex proprietario dell’immobile e la società) giuridicamente distinti, e non avendo l’Amministrazione finanziaria fornito elementi a sostegno della “sovrapponibilità soggettiva” dei due, la sentenza conclude che il sequestro è stato un fatto “obiettivo e non voluto” da cui è conseguita l’oggettiva impossibilità di conseguire ricavi.

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