L’estinzione dell’obbligazione doganale vale per le accise e non per l’IVA in caso di confisca
L’Agenzia delle Dogane ha fornito nuovi chiarimenti con la circolare n. 13 pubblicata ieri
L’estinzione dell’obbligazione doganale non opera con riguardo all’IVA, se esigibile a seguito dell’avvenuta introduzione irregolare di merce nel territorio doganale dell’Unione europea e ciò indipendentemente dal successivo sequestro e confisca della merce stessa. L’estinzione vale però per le accise.
Un anno dopo la prima circolare sul tema (n. 12/2023), ieri l’Agenzia delle Dogane ha diffuso la circ. n. 13, con importanti precisazioni operative sulla gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca, conseguenti alla contestazione di contrabbando.
L’art. 124 comma 1 lett. e) del Codice doganale dell’Unione europea (Reg. Ue 952/2013, CDU) sancisce che il sequestro e la successiva confisca costituiscono causa di estinzione dell’obbligazione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41