Registro con parziale prenotazione a debito per l’ordinanza che riconosce la cittadinanza
Necessarie a tal fine la compensazione delle spese di lite e la richiesta del cancelliere
L’imposta di registro sull’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, pronunciata dall’autorità giudiziaria nel giudizio in cui era parte un’amministrazione dello Stato è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata dall’altra parte per il residuo, se, al contempo: la registrazione è chiesta dall’amministrazione e l’ordinanza ha disposto la compensazione, in tutto o in parte, delle spese processuali.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 108 pubblicata ieri.
Nel caso di specie, gli istanti avevano ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana all’esito di un giudizio svoltosi nei confronti del Ministero dell’Interno, ma il Tribunale, ...