Varianti senza impatto sulle opzioni per ETS ed eventi sismici
La norma di interpretazione autentica del DL 11/2023 dovrebbe valere anche per la disciplina transitoria ex art. 1 commi 2 e 3 del DL 39/2024
A fronte della soppressione delle norme che assicuravano l’esclusione, dal “blocco delle opzioni” di sconto o cessione, delle spese sostenute dai soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 (IACP, cooperative edilizie, ONLUS, APS e ODV) e delle spese relative a interventi su immobili danneggiati da eventi sismici di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, i commi 2 e 3 dell’art. 1 del DL 39/2024 introducono norme transitorie che consentono di continuare a esercitare dette opzioni sulle predette spese, anche laddove sostenute dopo il 30 marzo 2024, prevedendo criteri per la loro “sopravvivenza” agganciati alla data di presentazione della CILA-S, o del diverso titolo edilizio richiesto per gli interventi
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