Il documento che scorta la merce può provare la cessione intra Ue
Con l’ordinanza n. 19607 depositata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata, fra l’altro, sulla prova delle cessioni intra Ue ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA ex art. 41 del DL 331/93. Il caso di specie riguarda una fittizia cessione intra Ue di autovetture in regime di non imponibilità IVA nei confronti di un soggetto Ue artificiosamente interposto.
La Corte ricorda che, secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia Ue, il regime di “esenzione” IVA delle cessioni intra Ue è applicabile a condizione che:
- venga trasmesso all’acquirente il potere di disporre del bene come proprietario;
- il venditore provi che il bene è stato spedito/trasportato in altro Stato membro e che ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione.
Gli obblighi che ricadono sul soggetto passivo circa la prova del trasferimento intra Ue devono essere determinati in funzione delle condizioni espressamente stabilite dal diritto nazionale e dalla prassi abituale prevista per analoghe operazioni (sentenza 11 luglio 2013, causa C-273/11).
La stessa Corte di Giustizia ha chiarito che le lettere di vettura, nonché i documenti equipollenti, possono essere considerati idonei a dimostrare che i beni siano destinati a essere trasportati verso un altro Stato membro, ma solo se debitamente compilati con l’indicazione di tutti gli elementi necessari, compresa la data di consegna.
I principi enunciati nella giurisprudenza unionale sono stati recepiti anche dalla Cassazione, la quale ha affermato che:
- il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede;
- il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia è idonea a provare l’effettività del trasferimento della merce.