Limiti al reverse charge nei servizi su impianti antincendio
Sono escluse dalla speciale disciplina le prestazioni rivolte al singolo estintore
Da ormai dieci anni, il meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative a edifici, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Trattandosi di una disciplina che non agisce in deroga rispetto alla direttiva 2006/112/Ce, non è attualmente previsto un termine di cessazione dello speciale meccanismo per le prestazioni rese nel settore dell’edilizia (come avviene, ad esempio, invece, nel settore dei prodotti elettronici o dei certificati energetici).
Per quanto attiene ai servizi di installazione di impianti, relativi a edifici, l’individuazione delle prestazioni per le quali si deve applicare il meccanismo del reverse charge è possibile facendo rinvio ai codici ATECO
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