Per l’intermediazione finanziaria nella rivendita di veicoli non scatta il pro rata
Le attività finanziarie delle concessionarie possono ritenersi «accessorie» rispetto alla vendita
Nell’ambito dell’attività di rivendita di autovetture, sovente i concessionari si occupano anche di procacciare ai clienti determinati servizi di natura finanziaria (es. credito al consumo) o assicurativa (es. polizza o integrazioni di polizza). Un aspetto da esaminare con attenzione è se le operazioni di intermediazione finanziaria e/o assicurativa comportino l’applicazione del pro rata di detraibilità IVA.
La disposizione di riferimento, nella fattispecie, è l’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72, il quale esclude dalla determinazione del pro rata alcune operazioni esenti, tra cui quelle creditizie (art. 10 n. 1 del DPR 633/72) e assicurative (art. 10 n. 2), nonché le relative intermediazioni (art. 10 n. 9), se esse “non formano oggetto dell’attività propria ...
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