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Domenica, 20 aprile 2025

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PIR alla prova degli investimenti qualificati

/ REDAZIONE

Martedì, 15 aprile 2025

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 99, pubblicata ieri, ha riepilogato alcune casistiche di investimento che possono essere considerate “qualificate” ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità previsto per le remunerazioni corrisposte dai PIR (art. 1 commi 100-114 della L. 232/2016) e dai PIR alternativi (art. 13-bis comma 2-bis del DL 124/2019).

In primo luogo, si conferma che le quote di partecipazione in piccole e medie imprese, costituite in forma di società a responsabilità limitata o in società per azioni, offerte al pubblico (anche tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti) e sottoscritte da persone fisiche, possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un PIR.

Con riferimento all’investimento indiretto attraverso le quote di una SPV, si osserva che nel caso di specie la SPV non detiene investimenti qualificati, ma sottoscrive, a sua volta, con la società titolare del progetto finanziato, un contratto di cointeressenza impropria. Pertanto, tenuto conto che nella risposta a interpello n. 382/2023 non si sono ritenuti investimenti qualificati i contratti di associazione in partecipazione, non si possono ritenere investimenti qualificati le suddette quote della SPV.

Riguardo agli strumenti finanziari partecipativi, gli stessi possono rientrare tra gli investimenti qualificati da destinare a un PIR Alternativo a condizione che non costituiscano strumenti finanziari partecipativi con diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) emessi al fine di allineare gli interessi dei manager a quelli degli investitori.

Passando, infine, agli investimenti in lending crowdfunding, nel caso si valorizza la circostanza che la PMI innovativa istante non riveste la qualifica di intermediario finanziario o di istituto di pagamento. Pertanto, non è possibile includere tali prestiti nei PIR alternativi.

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