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Registro fisso per la sentenza di nullità di clausole del conto corrente con condanna alla ripetizione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 aprile 2026

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9388 depositata ieri, ha ribadito il principio di diritto secondo cui gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419 comma 2 c.c., senza investire l’intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. e) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il principio di alternatività di cui all’art. 40 del DPR 131/86.

Pertanto, non può trovare applicazione l’art. 8 comma 1 lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.

Nella vicenda in esame veniva in rilievo, in particolare, una sentenza di accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti bancari e di condanna alla banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo in favore del cliente.

La sentenza in commento ha, inoltre, affermato l’assoggettabilità all’imposta di registro in misura fissa ex art. 8 comma 1 lett. e) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 anche in relazione alla condanna accessoria al pagamento degli interessi dovuti dall’accipiens sulla prestazione restitutoria ex art. 2033 c.c., al fine di remunerare il solvens per la mancata disponibilità della somma indebitamente versata.

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