Necessario monitorare e gestire l’impatto economico del CBAM
Il 2026 è un anno importante per la raccolta dei dati, la predisposizione dei sistemi di monitoraggio e la valutazione delle strategie più opportune
Nell’anno di regime definitivo, con la circolare n. 11 del 13 aprile 2026, anche Assonime interviene sull’istituto del CBAM (carbon border adjustment mechanism), con una capillare rassegna del quadro normativo ed evidenziandone gli impatti sull’operatività delle imprese.
In effetti, la formazione del quadro normativo di riferimento in ambito CBAM si è rivelata un processo lungo e complesso, che ha richiesto alle imprese un costante aggiornamento e un notevole sforzo di adeguamento per restare aggiornati con chiarimenti e modifiche intervenuti in corso d’opera, fino alle novità di fine 2025, a ridosso dell’attivazione del regime definitivo.
Proprio sulla base dell’esperienza del periodo transitorio, la Commissione europea ha avviato un ampio processo di revisione del CBAM che, ricercando un equilibrio tra concreta praticabilità e sostenibilità economica, da un lato, e coerenza con l’obiettivo ambientale, dall’altro, ha cercato di introdurre misure di semplificazione e di rafforzare la sua efficacia, al fine di contrastare in modo più incisivo il rischio di carbon leakage. Come osserva Assonime, è qui che si innesta il corposo pacchetto di regolamenti attuativi, adottati nell’ultima parte del 2025, che hanno portato all’introduzione di una serie di importanti semplificazioni, tra cui la soglia di rilevanza de minimis (50 tonnellate di massa netta annuali) e la possibilità di usare valori predefiniti per il calcolo delle emissioni.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, ovvero i soggetti impattati dalla disciplina, la circolare sottolinea subito come il Regolamento Ue 2025/2083 (Regolamento Semplificazione) sia intervenuto, innanzitutto, sulle definizioni di “importatore” (immissione in libera pratica e perfezionamento), “gestore” (persona che gestisce o controlla un impianto in un Paese terzo, compresa una società madre che controlla un impianto in un Paese terzo) e “ricevente” (che riceve le merci CBAM su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro).
Uno degli aspetti centrali affrontati dalla circolare riguarda poi la possibilità di scegliere tra l’utilizzo di valori effettivi (ossia dati reali e misurati) e valori predefiniti (o di default) per il calcolo delle emissioni. È infatti importante sottolineare che i dichiaranti CBAM possono scegliere liberamente di usare l’uno o l’altro metodo: nelle intenzioni del legislatore, la tutela contro il rischio di carbon leakage resta comunque garantita da un approccio prudente alla determinazione dei valori predefiniti, che prevede l’applicazione di un mark-up (i valori predefiniti risultano nella maggior parte dei casi peggiorativi rispetto agli effettivi), inteso ad assicurare che le emissioni non siano sottostimate.
È bene precisare, però, che i valori predefiniti non rappresentano un fall-back, ma costituiscono una vera e propria opzione rispetto ai valori effettivi. La scelta tra le due modalità è rimessa alla valutazione dell’operatore, che dovrà considerare attentamente le implicazioni operative, amministrative ed economiche di ciascuna opzione.
In tale contesto, si indirizzano le imprese verso la necessità, fin da subito, di monitorare e gestire l’impatto economico del CBAM. Sebbene l’obbligo di acquisto dei certificati scatterà solo a partire da febbraio 2027, il 2026 rappresenta un anno cruciale per raccolta dei dati, predisposizione dei sistemi di monitoraggio e valutazione delle strategie più opportune, anche perché i prezzi dei certificati CBAM relativi alle emissioni del 2026 sono determinati su base trimestrale (media trimestrale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d’asta del trimestre del 2026 in cui sono state importate le merci a cui le emissioni di riferiscono).
Un ulteriore punto di rilievo della circolare è relativo al fatto che l’impatto economico complessivo del CBAM non è ancora pienamente apprezzabile, anche se sarà sicuramente significativo, per due ordini di ragioni. Anzitutto, va considerato che, nei settori contemplati, l’applicazione a regime del CBAM comporterà non solo un onere per gli importatori in Europa, che dovranno acquistare i certificati CBAM, ma anche, data la corrispondente eliminazione delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito, un immediato aumento dei costi per i produttori europei dei beni e dei materiali coperti dal CBAM che dovranno pagare il prezzo delle emissioni (non beneficiando più delle quote gratuite).
In secondo luogo, si deve richiamare l’incognita della proposta della Commissione che, a partire dal 1° gennaio 2028, prevede l’iniziale estensione del CBAM ai prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio. In particolare, l’allegato alla proposta individua circa 180 categorie di prodotti downstream, in larga parte appartenenti alla catena di approvvigionamento industriale (es. macchinari industriali, componenti meccanici e strutturali, componenti per il settore automobilistico, apparecchiature elettriche ed elettroniche, prodotti finiti metallici, elettrodomestici), in cui il contenuto di acciaio e alluminio è particolarmente elevato.
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