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LAVORO & PREVIDENZA

Sanzioni civili fuori dal calcolo dello scostamento non grave ai fini DURC

Per la Cassazione le sanzioni civili non vanno conteggiate nei 150 euro dello scostamento non grave

/ Mario PAGANO

Mercoledì, 15 aprile 2026

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Nel calcolo della soglia di scostamento non grave, pari a 150 euro, che determina la regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC, non rientrano le sanzioni civili. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 8132 del 1° aprile 2026, interviene su un tema di particolare interesse e sul quale si era espresso, ma con conclusioni in parte differenti, anche il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3/2025.

Si parla della regolarità contributiva, dalla quale derivano numerose conseguenze, tra le quali, ad esempio, il godimento dei benefici normativi e contributivi, l’accesso a numerose agevolazioni ma anche la possibilità di ottenere il DURC, indispensabile per lo svolgimento di attività lavorative in regime di appalto e subappalto.

La disciplina è contenuta, in particolare, nel DM 30 gennaio 2015, il cui art. 3 prevede, innanzitutto, un sistema di verifica in tempo reale riferita ai pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e ai co.co.co. scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. I successivi commi del medesimo art. 3 individuano casistiche per le quali la regolarità sussiste comunque.

In particolare, il comma 3 prevede un’ipotesi eccezionale di regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale e ad ogni Cassa Edile. Il medesimo comma fornisce, poi, un criterio oggettivo per determinare la non gravità dello scostamento che si ha tutte le volte in cui lo stesso risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

In merito proprio allo scostamento grave, con il menzionato interpello n. 3/2025, il Ministero del Lavoro ha esaminato un quesito formulato dall’Associazione nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT), che si interrogava sulla possibilità di computare nella soglia dei 150 euro un debito costituito esclusivamente da accessori di legge, facendovi rientrare in tale ultimo concetto sanzioni e interessi, senza che vi fosse un’effettiva omissione contributiva perché già sanata. Il Ministero, muovendo dal dato letterale della norma, che inserisce nel calcolo dei 150 euro anche gli eventuali accessori di legge, ritiene che le sanzioni civili costituiscano proprio un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono, rafforzando l’obbligazione contributiva e risarcendo il danno cagionato all’ente previdenziale, con un sistema, peraltro, di applicazione automatica in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Pertanto, l’interpello n. 3/2025 ha fissato un principio secondo il quale, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro.

La Cassazione, invece, pur partendo sempre dal tenore letterale del comma 3 dell’art. 3, fornisce una chiave di lettura differente in relazione proprio alle sanzioni civili e alla loro riconducibilità all’interno del concetto di accessori di legge. Secondo la Suprema Corte, infatti, sebbene le sanzioni civili costituiscano una conseguenza automatica e predeterminata della mancata contribuzione, potendo apparentemente rientrare nella nozione atecnica di “accessori”, quest’ultima definizione in realtà va letta in collegamento con il primo periodo del comma 3 in cui si dà atto che la regolarità sussiste in tutte le ipotesi in cui si sia in presenza di uno scostamento non grave tra le somme “dovute” e quelle “versate”.

Le prime, ossia quelle “dovute”, ad avviso della Cassazione, non possono che essere quelle relative all’obbligo inadempiuto, determinandosi, altrimenti, una lettura della norma non corrispondente al dato letterale. Da ciò ne discende, conclude la Corte, che tra le somme dovute non possono rientrare le sanzioni civili mentre il termine atecnico di “accessori” va inteso come riferito ai soli interessi. Ciò detto, tale lettura, che identifica le “somme dovute” come quelle relative all’obbligo non adempiuto, a parere dello scrivente, non può che portare a ritenere sempre necessaria l’esistenza di un debito contributivo – eventualmente comprensivo di interessi, ritenuti “accessori di legge” –, ai fini di una irregolarità contributiva e anche al calcolo della soglia di scostamento non grave.

Una linea, quindi, che sembra discostarsi dall’orientamento espresso dall’interpello n. 3/2025. Del resto, il concetto di irregolarità contributiva, come previsto dal comma 1 dell’art. 3 del citato DM 30 gennaio 2015, guarda innanzitutto ai “pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati [...]” mentre il comma 3, nel collegare il grave scostamento ad un’omissione pari o inferiore a 150 euro, utilizza il termine “comprensivi” di eventuali accessori di legge, presupponendo, quindi, anche l’esistenza di un correlato debito contributivo.

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