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IMPRESA

Miglior soddisfacimento dei creditori anche nel concordato in continuità indiretta

Necessario garantire un surplus concordatario

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 10 giugno 2025

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11220 del 28 aprile 2025, ha rimarcato che anche nel concordato in continuità aziendale indiretta il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che, sulla base dell’apposita attestazione, sussista il requisito del c.d. “miglior soddisfacimento dei creditori”.

Il concordato con continuità aziendale, ex art. 186-bis del RD 267/42, riguarda anche la continuità c.d. indiretta e ricomprende l’ipotesi in cui l’azienda sia già affittata, restando irrilevante, invece, che, al momento della domanda di concordato l’azienda sia esercitata da un terzo o direttamente dal debitore (Cass. n. 6772/2022).
Non rilevano, al riguardo, i parallelismi con le disposizioni dettate nel Codice della crisi d’impresa e ...

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