Miglior soddisfacimento dei creditori anche nel concordato in continuità indiretta
Necessario garantire un surplus concordatario
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11220 del 28 aprile 2025, ha rimarcato che anche nel concordato in continuità aziendale indiretta il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che, sulla base dell’apposita attestazione, sussista il requisito del c.d. “miglior soddisfacimento dei creditori”.
Il concordato con continuità aziendale, ex art. 186-bis del RD 267/42, riguarda anche la continuità c.d. indiretta e ricomprende l’ipotesi in cui l’azienda sia già affittata, restando irrilevante, invece, che, al momento della domanda di concordato l’azienda sia esercitata da un terzo o direttamente dal debitore (Cass. n. 6772/2022).
Non rilevano, al riguardo, i parallelismi con le disposizioni dettate nel Codice della crisi d’impresa e ...
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