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FISCO

Reverse charge dei forfetari con IVA trimestrale

L’obbligo di versamento dell’imposta con modello F24 non sarà più mensile

/ Emanuele GRECO e Paola RIVETTI

Venerdì, 6 giugno 2025

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I soggetti forfetari, quando effettuano acquisti con il meccanismo del reverse charge, potranno versare l’IVA su base trimestrale e non più mensile.
Lo ha previsto l’art. 6 dello schema di DLgs. correttivo in tema di CPB e adempimenti tributari che è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno scorso, stando alla bozza circolata. 

Si rammenta che l’adesione al regime forfetario non fa perdere, durante il periodo di permanenza nel regime agevolato, la soggettività passiva ai fini IVA.

Tuttavia, la peculiarità del regime fa sì che sia precluso il diritto alla detrazione, per qualunque operazione, dell’imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi effettuati. Lo stabilisce espressamente l’art. 1 comma 58 della L. 190/2014.

Il ricorrere della soggettività passiva IVA determina che i soggetti in regime forfetario siano tenuti ad assolvere l’IVA in relazione a quelle operazioni passive per le quali essi assumono la qualifica di debitore d’imposta.

L’obbligo di assolvere l’IVA sussiste, ad esempio, per le prestazioni di servizi “generiche” che il forfetario riceve da un soggetto passivo non residente in Italia, essendo dette prestazioni territorialmente rilevanti nello Stato del committente (art. 7-ter del DPR 633/72 e art. 17 comma 2 del DPR 633/72).

Lo stesso accade per le operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge a livello “interno”, come ad esempio talune prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72).

Alcune peculiarità concernono, invece, gli acquisti intracomunitari di beni. Infatti, per detti acquisti, si applica l’IVA in Italia – con il meccanismo del reverse charge – solo al di sopra della soglia di 10.000 euro prevista dall’art. 38 comma 5 del DL 331/93 (salvo opzione del cessionario per l’applicazione dell’IVA in Italia).

In merito alle modalità di assolvimento dell’imposta derivante dagli acquisti in reverse charge, è necessario integrare la fattura del cedente (se soggetto passivo Ue) o emettere autofattura (se soggetto passivo extra Ue), secondo l’art. 1 comma 60 della L. 190/2014 (che non risulta espressamente abrogato). L’imposta è quindi versata mediante modello F24.

Quanto ai termini per il versamento dell’IVA a debito, con modello F24, intervengono le modifiche apportate dal DLgs. in argomento all’art. 1 comma 58 della L. 190/2014 (introducendo la specifica lett. e-bis), a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari.

Secondo la nuova disciplina, l’imposta “relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari”, sarà versata “entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari”.

L’introduzione del termine di versamento trimestrale consente, così, “ai soggetti di ridottissime dimensioni di fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciuti agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione IVA trimestrale ai sensi dell’articolo 7 del DPR 542 del 1999” (cfr. Relazione illustrativa allo schema di DLgs.).

Sino all’entrata in vigore della nuova disposizione, invece, resta fermo l’obbligo di versamento su base mensile, entro il giorno 16 successivo al mese di effettuazione (art. 1 comma 60 della L. 190/2014 che, tuttavia, non pare essere stato espressamente abrogato).

Nella bozza dello schema di DLgs. in nostro possesso, non risulta un’espressa decorrenza dei nuovi termini di versamento. Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di DLgs. è, però, riportato che le nuove disposizioni risulterebbero applicabili alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, avendo riguardo al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR 633/72.

Si evidenzia, peraltro, che l’effettuazione degli acquisti in parola, con il meccanismo del reverse charge, non comporta la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010). I soggetti forfetari sono, difatti, esonerati da tale obbligo comunicativo, anche laddove effettuino acquisti per i quali siano debitori d’imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023, § 4.5).

Nessuna modifica dei coefficienti di redditività

Sempre con riguardo al regime forfetario, è confermata la disposizione del decreto correttivo che indica l’applicabilità dei coefficienti di redditività definiti nella Tabella allegata alla L. 190/2014, nelle more della riformulazione della stessa sulla base della classificazione ATECO 2025.

Per l’annualità 2024, infatti, i contribuenti in regime forfetario individuano il codice dell’attività prevalente desunto dalla classificazione ATECO 2025 e lo indicano nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025, al rigo LM21, colonna 4, mentre ai righi da LM22 a LM27 è indicato il codice ATECO della precedente classificazione strumentale all’applicazione del corretto coefficiente di redditività.

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