Spese edilizie dei singoli da versare al condominio con bonifico ordinario
Se si usa per errore il bonifico «parlante» per recuperare la ritenuta d’acconto subita dovrebbe potersi presentare istanza di rimborso
In relazione agli interventi “edilizi” sulle parti comuni condominiali è l’amministratore di condominio (o in assenza il condomino incaricato nei condomini minimi) che, previa richiesta della provvista finanziaria ai condòmini, provvede al pagamento all’impresa appaltatrice mediante bonifico c.d. “parlante”.
In questi casi, documenti di spesa e bonifici di pagamento sono intestati al condominio, il quale provvede poi a ripartirli tra i singoli condomini rilasciando apposita certificazione.
In materia di detrazione IRPEF per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, infatti, per gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini residenziali, la fruizione dell’agevolazione è stata subordinata alla circostanza che:
- il condominio ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41