Parte la nuova modalità di esposizione della malattia in UniEmens
Con il messaggio n. 964 di ieri, 19 marzo 2026, l’INPS è ritornato sulle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso UniEmens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, confermandone l’avvio dal mese di competenza di marzo 2026.
Si ricorda che con il precedente messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025 l’Istituto aveva dettato le istruzioni sulla nuova modalità di esposizione della malattia nei flussi Uniemens indicando, quale periodo di avvio, il mese di gennaio 2026; l’avvio è stato successivamente differito al mese di competenza di marzo 2026 con il messaggio n. 3743 del 10 dicembre 2025.
Con il messaggio in commento – oltre a confermare marzo 2026 come il mese di avvio della nuova procedura – l’Istituto di previdenza ha precisato che i datori di lavoro possono esporre, anche nel caso di certificato telematico, la data di inizio malattia in alternativa al PUC (protocollo univoco del certificato) o, come ulteriore alternativa, in via eccezionale, il valore “N”.
Tale possibilità è prevista in via transitoria e solo in sede di prima applicazione, con l’obiettivo di ovviare ad eventuali criticità.
Per i casi di utilizzo del valore “N”, occorre seguire le seguenti istruzioni per la compilazione degli elementi del flusso UniEmens interessati:
- <InfoAggEvento TipoInfoAggEvento=“CM”>N</InfoAggEvento>, all’interno di <EventoGiorn>, valorizzando l’attributo TipoInfoAggEvento con “CM”;
- <MotivoEvento>N</MotivoEvento>, all’interno di <InfoEvento>, omettendo l’attributo “TipoMotivoEvento”;
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>N</IdentMotivoUtilizzoCausale>, all’interno di <infoAggCausaliContrib>, omettendo l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”.
L’INPS si riserva di comunicare con un successivo messaggio il termine del periodo transitorio e l’inibizione del valore “N”, mentre, a regime, la data di inizio malattia, in alternativa al PUC, sarà indicativa di un certificato cartaceo, come precisato nel messaggio n. 3029/2025.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941