Approvate le modalità per l’indicazione del codice CUN nella fattura elettronica
Fino al 31 dicembre 2028 (termine così prorogato dall’art. art. 15 comma 3-ter del DL 200/2025) le fatture elettroniche relative ai prodotti della filiera agricola-alimentare, per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (CUN) di cui all’art. 6-bis del DL 51/2015, devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione (art. 3 comma 7-bis del DL 63/2024, introdotto dall’art. 33 della L. 182/2025). Si tratta, in particolare, di prodotti della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro.
Il provv. Agenzia delle Entrate 18 marzo 2026, pubblicato ieri, dà attuazione a tale obbligo, prevedendo che nella e-fattura trasmessa via SdI sia compilato il blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, riportando:
- nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato”, la dicitura “CUN”;
- nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto”, il codice identificativo del prodotto (c.d. “codice CUN”) reperibile nell’elenco dei codici CUN “pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.
Alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica sono trasmessi, per il tramite di Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (B.M.T.I. S.c.p.A.), alcuni dati riportati nel tracciato xml della e-fattura:
- il codice CUN del prodotto (inserito nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto”);
- l’unità di misura (riportata nel campo 2.2.1.6 “UnitaMisura”);
- la quantità (riportata nel campo 2.2.1.5 “Quantita”);
- il prezzo totale (contenuto nel campo 2.2.1.11 “PrezzoTotale”).
La trasmissione avverrà con frequenza settimanale, in forma anonima, mediante la “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941