Prededucibilità esclusa nel fallimento in consecuzione senza subentro del curatore
L’esecuzione continuata delle prestazioni non giustifica la collocazione preferenziale
La Cassazione, con l’ordinanza 16 maggio 2025 n. 13099, ha rimarcato il principio secondo cui il riconoscimento della prededuzione per il credito derivante da un contratto a esecuzione continuata, maturato in pendenza della domanda di concordato preventivo, non ha alcuna influenza sulla natura del credito, anche se derivante dal medesimo contratto, maturato in pendenza del successivo fallimento e rispetto al quale il curatore fallimentare non sia subentrato, essendo diversi, nelle due ipotesi, i presupposti che danno diritto all’ammissione al passivo e alla collocazione preferenziale.
In punto di fatto, si apprende come, secondo il creditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione dei crediti, non sia decisivo il mancato subentro del curatore nel contratto di fornitura, dovendosi
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