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Giovedì, 10 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Il patronimico di un artista come marchio può confondersi con simili preesistenti

La registrazione del marchio posteriore è possibile solo in presenza di giusti motivi

/ Carmela NOVELLA

Giovedì, 10 luglio 2025

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È destinata a proseguire dinanzi alla Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la controversia che, nel 2024, è insorta tra Elettra Lamborghini e la Automobili Lamborghini spa, a fronte della domanda di registrazione del marchio “ELETTRA LAMBORGHINI”, avanzata dalla prima relativamente a prodotti rientranti in svariate classi merceologiche (ad esempio, cosmetici, articoli di abbigliamento, scarpe e pelletteria) e osteggiata dalla società per la lamentata lesione dei propri diritti anteriori derivanti da registrazioni di marchi nazionali ed europei per segni simili e, anche, per le medesime classi merceologiche.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 18675 dell’8 luglio 2025, ha, infatti, disposto la cassazione con rinvio della sentenza della Commissione dei Ricorsi di annullamento del provvedimento dell’Ufficio che, a seguito di opposizione, aveva rifiutato la richiesta di registrazione del suddetto marchio. Per quanto è dato desumere dalla lettura della decisione, la Commissione dei Ricorsi aveva ritenuto di discostarsi dal rifiuto dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, facendo leva sull’art. 8 comma 3 del DLgs. 30/2005 (c.d. Codice della proprietà industriale), il quale stabilisce che: “Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo (...)”. In particolare, a detta della Commissione, la notorietà raggiunta dalla richiedente nel campo artistico e musicale doveva ritenersi sufficiente a rendere registrabile il marchio corrispondente al suo nome di persona. Per la stessa ragione, l’uso del patronimico non avrebbe posto la signora Lamborghini nella condizione di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza dei marchi anteriori altrui.

La Cassazione, adita con ricorso dalla Automobili Lamborghini spa, si è espressa nel senso della fondatezza della maggior parte dei motivi di censura sollevati dalla ricorrente avverso la sentenza della Commissione. Nello specifico, i giudici di legittimità hanno evidenziato la non rilevanza, ai fini della risoluzione della questione sottoposta al loro esame, dell’art. 8 comma 3 del DLgs. 30/2005 sopra citato, osservando come questa norma: risponda alla finalità di individuare i soggetti legittimati a richiedere la registrazione del nome di persona e dei segni utilizzati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo (onde riservare a questi lo sfruttamento commerciale della notorietà acquisita); non abbia nulla a che vedere con la regolamentazione dei conflitti tra marchi già registrati e marchi posteriori, i quali restano disciplinati dalle norme ordinarie.

La Suprema Corte ha, poi, ritenuto di condividere le argomentazioni avanzate dalla Automobili Lamborghini spa circa la violazione e falsa applicazione:
- dell’art. 12 comma 1 lett. d) del DLgs. 30/2005, che, nell’ottica di scongiurare il rischio di confusione tra i marchi, vieta la registrazione come marchio d’impresa dei segni che alla data del deposito della domanda “siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

- dell’art. 12 comma 1 lett. e) del DLgs. 30/2005, per il quale non sono registrabili come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda “siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.

Per l’ordinanza n. 18675/2025, la sentenza impugnata: da un lato, ha totalmente omesso la doverosa valutazione, sia pur richiesta dalla ricorrente, inerente al rischio di confusione tra i segni; dall’altro, ha erroneamente ricondotto al concetto di “giusto motivo” di cui all’art. 12 comma1 lett. e) la coincidenza del nuovo marchio con il nome e cognome della richiedente (il tutto, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria che nega tale corrispondenza, argomentando, piuttosto, che l’accertamento dell’esistenza di un “giusto motivo” esige che il segno oggetto della richiesta di registrazione sia stato utilizzato anteriormente al deposito del marchio anteriore e che l’uso del segno avesse avuto luogo in buona fede). La Corte ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.

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