Ricorso inammissibile con relazione particolareggiata del gestore della crisi carente
La condotta del debitore nell’indebitarsi rileva anche nel concordato minore
Nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la relazione particolareggiata del gestore della crisi (ex artt. 68 comma 2 e 76 comma 2 del DLgs. 14/2019) costituisce elemento indefettibile per l’ammissibilità del ricorso.
La sua assenza ovvero la sua inidoneità ad assolvere alle funzioni affidategli dal legislatore è tale, infatti, da incidere sull’intero ricorso del debitore, rendendolo inammissibile.
In particolare, nell’ambito del concordato minore, la relazione del gestore della crisi è chiamata, tra l’altro, ad attestare la fattibilità del piano supplendo a due funzioni specifiche: da un lato, sostituire il giudizio del tribunale in merito alla sua fattibilità economica; dall’altro, fornire un supporto informativo completo ...
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