L’accertamento di operazioni illecite tracciabili non salva dall’autoriciclaggio
Anche depositare in banca somme illecite rende difficile l’accertamento della provenienza del denaro
La sussistenza del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) deve essere esclusa solo se l’autore del delitto presupposto utilizzi o goda dei beni proventi dello stesso in modo diretto, senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.
Questa prospettazione della fattispecie, di agevole lettura nella sua sintesi, necessita tuttavia dell’attenta disamina che le ha dedicato la Cassazione con la sentenza n. 25348 depositata ieri.
In via preliminare, sembra utile ricordare che la condotta tipica del reato di autoriciclaggio consiste nell’impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla ...
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