Nella lavorazione del tabacco aumento medio di 200 euro nel quadriennio
Primi aumenti con portata retroattiva dallo scorso mese di gennaio
L’Accordo sottoscritto lo scorso 2 luglio tra Apti (Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani) e le OO.SS. di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) rinnova per il quadriennio compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028 la disciplina collettiva derivante dal CCNL 11 febbraio 2021, scaduta il 31 dicembre 2024, applicabile ai dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
In evidenza vi è l’incremento delle retribuzioni minime per complessivi 200 euro medi nel quadriennio di vigenza contrattuale, rapportati al livello 4° e distribuiti tra la decorrenza del 1° gennaio 2025 (60 euro), e quelle del 1° gennaio 2026 (50 euro), del 1° gennaio 2027 (50 euro) e del 1° gennaio 2028 (40 euro). Di seguito si riportano i nuovi valori minimi validi da gennaio 2025: liv. 1S, 2.078,10 euro; liv. 1, 1.922,92 euro; liv. 2, 1.678,01 euro; liv. 3A, 1.469,06 euro; liv. 3B, 1.314,94 euro; liv. 4A, 1.194,90 euro; liv. 4B, 1.142,43 euro; liv. 5, 1.107,52 euro; liv. 6, 988,31 euro.
I datori di lavoro sono tenuti, con la prima retribuzione utile, a erogare sotto forma di arretrato gli importi relativi agli incrementi a partire dal mese di gennaio 2025. Per i valori dalle decorrenze successive si rinvia alla tabella contenuta nell’allegato A dell’Accordo.
Vengono incrementati anche gli importi degli aumenti periodici di anzianità, che dalla data di entrata in vigore dell’Accordo assumono i seguenti valori: liv. 1S, 17 euro; liv. 1, 17 euro; liv. 2, 15 euro; liv. 3A, 14 euro; liv. 3B, 13 euro; liv. 4A, 12 euro; liv. 4B, 12 euro; liv. 5, 11 euro; liv. 6, 10 euro.
Sempre in ambito retributivo occorre segnalare la previsione (art. 26-bis) di un emolumento condizionato alla mancata contrattazione di secondo livello, pari a 30 euro mensili su 12 mensilità, da riparametrare per il personale a tempo determinato; tali importi non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto.
Di rilievo è la nuova stesura dell’art. 34, che in tema di trattamento economico di malattia degli operai prevede ora per i primi 180 giorni di malattia un’integrazione a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione normale (per gli apprendisti è l’art. 6 ad aumentare al 100% della retribuzione normale il trattamento di malattia entro il limite di 6 mesi).
Sempre in tema di malattia va segnalata la previsione che vincola il datore di lavoro a informare il lavoratore assente per malattia dell’imminente superazione del periodo di comporto con almeno 48 ore di anticipo, e in ogni caso almeno 48 ore prima dell’adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto. Per quanto riguarda poi i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68 la durata del periodo comporto è aumentata di 90 giorni, senza diritto alla retribuzione né all’anzianità di servizio.
A proposito di lavoratori stagionali, vengono modificati i valori del trattamento di fine rapporto per il personale che abbia prestato la propria attività presso la medesima azienda. I nuovi importi sono i seguenti: 5 euro per ciascun mese di occupazione nella terza e nella quarta campagna; 10 euro per ciascun mese di occupazione nella quinta e nella sesta campagna; 15 euro per ciascun mese di occupazione nella settima e nell’ottava campagna; 20 euro per ciascun mese di occupazione nelle campagne oltre l’ottava (le frazioni di mese che eccedono i 15 giorni sono equiparate al mese intero).
In tema di orario di lavoro sono state introdotte 8 ore aggiuntive di ROL a far data dal 1° gennaio 2026, sia per gli addetti a turno unico, sia per gli stagionali, cui si aggiungono ulteriori 8 ore per il personale delle aziende che in ottica di ottimizzazione degli impianti adottano una ripartizione dell’orario in 6 giorni settimanali su più turni.
Sono ampliate le tutele economiche di maternità, attraverso la corresponsione di un trattamento di assistenza, integrativo di quello di legge e utile ai fini del computo delle mensilità supplementari, fino a concorrenza del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per le lavoratrici a tempo indeterminato durante i 5 mesi di assenza obbligatoria. Previste poi 2 giornate annue aggiuntive rispetto al congedo di paternità obbligatorio (anche in caso di adozione o di affido preadottivo), oltre a 3 giornate di permesso retribuito su base annua spettanti al genitore in caso di malattia del figlio di età inferiore ai 3 anni.
Per quanto riguarda infine la contribuzione al Fondo Alifond (previdenza complementare), la quota conto azienda è pari all’1,5% dal 1° luglio 2025, mentre la quota a carico del lavoratore non può essere inferiore all’1%.
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